Ciao a tutti, scrivo al Forum, chiedendo una cosa apparentemente semplice, ma sembra alla fine dopo mie lunghe indagini non così semplice.
Partiamo con ordine:
DOMANDA: Un agrotecnico iscritto all'albo può fare APE per immobili residenziali o commerciali?
Questa domanda sorge spontanea in quanto leggendo il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181). Sembrerebbe che gli Agrotecnici sia abilitati a redigere gli APE.
Di seguito metto il link alla pagina della Legge pubblicata sul sito degli Agrotecnici:
http://www.agrotecnici.it/news/DPR%2016 ... 20n.75.pdf" target="_blank" target="_blank
Vorrei avere delle delucidazioni da chi magari sta già realizzando gli stessi ed in particolare sui seguenti punti del DL:
1 - "
Secondo l’art.2 sono riconosciuti come soggetti certificatori: i tecnici abilitati; gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, le cui attività siano esplicate con uno o più tecnici abilitati; gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica connessa, accreditati presso Accredia, l’organismo nazionale di accreditamento o un suo equivalente europeo, sempre le cui attività siano esplicate con uno o più tecnici abilitati; le società di servizi energetici (ESCO), che operino anche’esse attraverso uno o più tecnici abilitati."2 -
" A disciplinare i requisiti sono, i comma 3 e 4 dell’art.2. Il tecnico abilitato può operare sia in veste di dipendente di enti o organismi pubblici o di ESCO pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, sia come prefessionista libero o associato e deve rispondere almeno ad uno dei seguenti requisiti:
Essere iscritto ai relativi albi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze attribuite al suo stesso esercizio dalla legislazione vigente. La legge specifica che, il tecnico, qualora non avesse tutte le competenze, egli opera nell’ambito delle proprie compenteze e in collaborazione con un altro tecnico abilitato al fine di coprire le competenze mancanti."3 -
" laurea, cosidetta triennale, di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), in Ingegneria Industriale (L9), in Scienze dell’Architettura (L17), in Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L23) e Scienze Agrarie e Forestali (L25), o laurea, cosidetta triennale, di cui al d.m. 4 agosto 2000 in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile (4), in Ingegneria Civile e Ambientale (8), in Ingegneria Industriale (10), (E' il mio caso) in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (20);"4 -
"e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico."5 -
"4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) de l comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d)
del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici."Ora riportati i punti di maggior rilievo, sembrerebbe che gli Agrotecnici iscritti all'albo non debbano svolgere alcun corso di formazione (abilitazione in relazione alle prorpie competenze specifiche) ma leggendo attentamente si evince come
"il tecnico che non è in possesso di una abilitatazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze attribuite al suo stesso esercizio dalla legislazione vigente" non possa redigere APE, questa legislazione vigente agd oggi non dà agli agrotecnici la possibilità di operare su progetti di edifici e, quindi, mi viene di pensare che gli stessi non siano abilitati di fondo al rilascio di questi.
Domanda Conclusiva: "Noi Agrotecnici iscritti all'albo, con magari, come nel mio caso, una laurea L20, dobbiamo o meno fare il corso di formazione?", Ancora "Una volta fatto il corso di formazione su quali edifici effettivamente possiamo operare per la redazione degli APE?"Questa serie di domande nasce spontanea, in quanto per chi come me vive e opera a ridosso di una grande città, la possibilità di redigere APE anche su edifici residenziali apre una bella finestra di possibilità di lavoro, cosa che verrebbe completamente annulllata se avessimo l'obbligo di operare con un altro tecnico > abilitato o competente, per la redazione degli stessi, ricordo che di media oggi un APE lo fanno tra i 40 - 60€ cadauno, se questo importo, fatturato, lo dobbiamo dividere con un'altro tecnico......mi pare ovvio che la convenienza ad entrare e perfezzionarsi in questo campo decade totalmente... dico questo anche con cognizione di causa visto che più ingegneri e geometri interpellati da me su questo argomento per delucidazioni alla fine mi hanno offerto una possibilità di segnalazione cliente per 10 € a pratica!!!
Sono stato prolisso lo ammetto, ma l'argomento è interessante per tutti i giovani Agrotecnici o laureati iscritti junior.
Grazie per l'attenzione, attendo fiducioso risposte in merito