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CONTRATTO DI COMODATO E RELATIVO DIRITTO DI PRELAZIONE 
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Iscritto il: 26/02/2018, 16:44
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Bongiorno, sono un'allevatore, mi trovo a dover trattare l'acquisto di un terreno agricolo dove insediare la mia attivià.
Nella fattispecie il terreno in oggetto è attualmente di proprietà di un Ente Eclesiastico il quale ne è venuto in possesso mediante la successione di un Religioso.
Sul terreno gravava dal 2013 un contratto di comodato con durata di anni 1 ai sensi dell'art. 1809 del C.C. rinnovabili di anno in anno, sottoscritto tra il religioso e una persona fisica con le caratteristiche di coltivatore diretto e con azienda a conduzione familiare insieme a due fratelli (seppur non menzionati nel Contratto di Comodato).
Nel 2014 il Religioso è deceduto e come sopra descritto il Terreno passa in Successione all'Ente Eclesiastico, quindi a rigor di logica il Contratto di Comodato dovrebbe decadere automaticamente. In seguito, nel 2016 anche il Coltivatore decede e da quell'anno ad oggi (Febbraio 2018) i famigliari del Coltivatore lavorano il terreno senza alcun titolo. Detto questo, trovandomi a trattare con l'Ente Eclesiastico la Compravendita del Terreno, mi sorge il dubbio su eventuali Diritti o prelazioni di ogni genere che i famigliari del coltivatore possono vantare sul terreno.
Cortesemente, attendo vostri suggerimenti in merito
Cordialià


26/02/2018, 18:32
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Iscritto il: 13/03/2008, 19:23
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Formazione: Laurea in Scienze agrarie
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Credo sia meglio chiedere il parere a un legale, prima di procedere all'acquisto.

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27/02/2018, 8:30
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Iscritto il: 04/03/2015, 13:56
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Località: Palmi (RC)
Formazione: Geometra
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Buongiorno,
Il diritto di prelazione spetta al coltivatore diretto solo se ricorrono queste condizioni:
- coltiva il fondo in qualità di affittuario da almeno due anni;
- non ha venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille (salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria);
- il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
La coltivazione del fondo in qualità di affittuario deve essere basata su un titolo giuridico effettivo, non è sufficiente un insediamento di fatto sul fondo agricolo, privo di un titolo giustificativo, e neppure un contratto di comodato

Saluti, Gianni.


27/02/2018, 9:07
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Iscritto il: 26/02/2018, 16:44
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La ringrazio per la tempestiva risposta


27/02/2018, 10:58
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