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Comodato gratuito o contratto d'affitto? 
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Iscritto il: 24/06/2015, 8:12
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Buongiorno a tutti,
ho bisogno di un consiglio in merito ad un terreno agricolo ereditato da mio padre.
Attualmente il terreno oltre ad essere di mia proprietà è anche di mia zia, mia mamma e mia sorella.
Il terreno è sempre stato utilizzato da un cugino di mia padre, coltivatore diretto, che ogni anno dava una somma simbolica come corrispettivo dell'affitto.
Non essendoci più mio padre è mio interesse cercare la migliore soluzione affinchè la mia famiglia venga tutelata pur lasciando il terreno in uso a questo cugino.
La proposta fatta da questa persona è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove è scritto che concediamo in comodato verbale gratuito il terreno in questione.
Dal momento che ritengo che questo non sia vero e vorrei che continuasse a pagare il canone d'affitto, vorrei sapere se secondo voi è meglio stipulare un regolare contratto d'affitto (cosa già fatta con un altro cugino in merito ad un altro terreno) oppure può andare bene anche questo tipo di atto di notorietà. Qualora si sottoscrivesse un documento del genere lui non è più tenuto a pagare niente, vero?

Grazie
Myriam


24/06/2015, 8:23
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Iscritto il: 20/10/2009, 18:36
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Come può essere un comodato gratuito se esiste uno scambio di denaro?


24/06/2015, 15:13
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Iscritto il: 04/03/2015, 13:56
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Salve dinky,
oggi non ho proprio tempo, appena posso e se altri amici del forum non ti hanno ancora fornito i chiarimenti che chiedi ti darò informazioni più dettagliate.
Nel forum si è parlato della questione, fai una ricerca.
Intanto dai un'occhiata:
fisco-in-agricoltura-f46/contratto-che-garantisca-prelazione-in-caso-di-vendita-t91197.html
Ciao, Gianni.


24/06/2015, 18:22
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Iscritto il: 04/03/2015, 13:56
Messaggi: 1081
Località: Palmi (RC)
Formazione: Geometra
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Salve dinky,
eccoti alcune informazioni su affitto e comodato di terreno agricolo che ti potranno essere utili per decidere.
AFFITTO:
La legge che disciplina l’affitto di terreno agricolo è la 203/1982 che stabilisce che i contratti di affitto di fondi rustici ai coltivatori diretti, in forma singola o associata (cooperative per esempio), hanno la durata minima di 15 anni. La durata è di 6 anni, invece, in caso di affitto particellare in terreni montani e in caso di terreni montani destinati ad alpeggio in cui sono compresi alloggi per personale e strutture ricovero bestiame. E’ comunque possibile stipulare tra le parti “accordi in deroga” con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole. La durata minima del contratto si applica anche ai conduttori non coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. In mancanza di disdetta di una delle parti, almeno un anno prima della naturale scadenza, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo e così di seguito. L’affittuario può sempre recedere in ogni momento dal contratto con preavviso almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria (10 Novembre). Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici e quindi anche ai contratti di comodato di detti fondi. la legge 203/82 non si applica ai contratti agrari che riguardino singole coltivazioni stagionali. Se il titolare intende cedere in via temporanea anche i titoli PAC deve inserire nel contratto apposita clausola. Se ciò non avviene i titoli rimangono in capo al titolare e non all’affittuario. Nell’ambito della nuova pac 2014/2020 rimarrà in vigore questo meccanismo di trasferimento dei titoli: quindi i titoli potranno essere affittati e compravenduti, come avviene nelle norme dell’attuale regime di pagamento unico. I titoli Pac infatti non sono legati al terreno. Un agricoltore che possiede un titolo all’aiuto è dunque titolare di un diritto reale sia che si tratti del proprietario o dell’affittuario che deve comunque attivarli annualmente. Inoltre l’affitto dei terreni nel 2014 non preclude l’assegnazione di nuovi titoli nel 2015. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale. Il canone di affitto del fondo agricolo non va dichiarato dal proprietario che non deve neppure indicare il reddito agrario nella dichiarazione dei redditi (che dichiarerà, invece, l’affittuario), ma solo quello dominicale.

COMODATO:
Il contratto di comodato è la concessione di un bene, mobile o immobile, essenzialmente a titolo gratuito (salva la possibilità di prevedere un rimborso spese proporzionato).
Il contratto di comodato è diffuso in agricoltura in particolare tra soggetti legati da gradi di parentela; esso figura in molteplici documentazioni che attestano il tipo di conduzione su terreni ove l'imprenditore non proprietario , il comodatario , esegue le lavorazioni.
Esso è richiamato nel codice civile nel libro quarto delle obbligazioni, specificatamente dall'art. 1803 all'art.1812.
Il comodante consegna al comodatario il bene perchè se ne serva e lo riconsegni alla data concordata o , in caso di contratto a tempo indeterminato , qualora il comodante lo richieda.
In agricoltura l'oggetto del comodato sono i terreni che il comodatario conduce per lo svolgimento delle attività. .
L'ordinamento del diritto agrario, come tutte le branche legislative è regolamentato dal codice che unifica in sè tutti gli aspetti rilevanti giuridicamente.
Il contratto di comodato debitamente registrato entro i rituali 20 g.g. del regime fiscale ordinario, può essere esibito a titolo probatorio della conduzione agricola, in tutte le documentazioni richieste dalla pubblica amministrazione, in caso l'imprenditore agricolo non sia proprietario dei terreni ove svolge le relative attività di settore.
Ciao, Gianni.


26/06/2015, 11:28
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Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura

Iscritto il: 22/05/2008, 15:13
Messaggi: 1149
Località: Roma
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La bella analisi dell'utente precedente (Gianni) è completa ed esaustiva. L'unica cosa che si potrebbe aggiungere è che la differenza fra comodato/affitto agrario a coltivatore diretto consiste nella circostanza che solo col secondo si utilizza il terreno per impiantarvi e svolgerci una attività imprenditoriale (sia pure agricola); colla prima no.
Tutto qua

_________________
avv. Ivano Cimatti


01/08/2015, 9:21
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